Nel mondo di oggi, Supplente è diventato un argomento rilevante che suscita l'interesse di persone di ogni età e provenienza. La sua influenza spazia dal livello personale a quello globale, influenzando aspetti come l’economia, la società, la cultura e la politica. Supplente è riuscito a catturare l'attenzione di accademici, professionisti e semplici cittadini, generando dibattiti e riflessioni sul suo impatto e rilevanza nella vita quotidiana. In questo articolo esploreremo varie prospettive e approcci legati a Supplente, analizzandone le implicazioni e le possibili conseguenze per il futuro.
Un supplente è colui che sostituisce provvisoriamente un'altra persona in tutte o parte delle sue funzioni; il termine si usa con particolar riferimento a funzionari o docenti della scuola[1], per quanto anche in politica.
Un supplente, nell'ordinamento scolastico italiano, è un membro del personale scolastico, sia docente che A.T.A., che presta servizio temporaneo. Sono possibili diverse tipologie di contratti[2], di cui i principali sono:
Le normative che regolano la costituzione di graduatorie, le modalità di assegnazione delle supplenze e le tempistiche, sono regolate annualmente da appositi decreti ministeriali (regionali oppure comunali). A livello nazionale, un regolamento fu emanato col D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.
Per le scuole statali vi sono diversi tipi di graduatorie, attraverso cui si accede alle supplenze (per esempio, brevi o annuali). I docenti, la cui eventuale nomina spetta all'autorità competente, sono divisi in graduatorie per ordine scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), tipologia di posto (comune o di sostegno) e classe di concorso (per esempio matematica, discipline letterarie e latino, scienze naturali). Viene nominato dall'ufficio dell'ambito territoriale del docente oppure dal dirigente scolastico; nella scuola privata le modalità di assunzione sono invece gestite dalla direzione della stessa.
L'eventuale nomina di un supplente è subordinata all'esito delle graduatorie: ai docenti inseriti in lista è assegnato un punteggio sulla base dei titoli conseguiti (diploma, laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, specializzazioni, certificazioni informatiche, e altri) e del servizio prestato (sia come supplente che come docente di ruolo). Tale punteggio regola, insieme ad altre tipologie di esigenze, il diritto di precedenza alla chiamata.
Qualora le graduatorie fossero incapienti, comprese quelle degli istituti scolastici viciniori, è possibile insegnare come docente supplente, anche per i posti di sostegno (anche senza titolo di specializzazione), rispondendo ad appositi interpelli pubblicati sui siti degli uffici degli Ambiti Territoriali del Ministero. Può capire che agli interpelli risponda personale non ancora in possesso del titolo di studio idoneo all'insegnamento, e che tale personale riceva l'incarico di supplenza a causa della mancanza di personale sufficientemente titolato.
Fino all'A.S. 2023/2024 era è possibile insegnare come docente supplente, anche per i posti di sostegno (anche senza titolo di specializzazione), previa presentazione di apposita istanza detta di "messa a disposizione" (MAD) presso un istituto scolastico; eventuali limitazioni erano previste dalle circolari del Ministero, ad esempio il regolamento sulle supplenze di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, riguardo agli insegnanti di sostegno, afferma che non era possibile presentare domanda in due province diverse. Permaneva il divieto di inviare la messa a disposizione per i docenti supplenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) secondo l'art. 13, comma 20, dell'OM n.112/2022.
Le graduatorie per il personale docente sono le seguenti:
I docenti che prestano servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) dispongono di apposite graduatorie per diocesi.
I supplenti sono nominati a tempo determinato in due modi:
I docenti che prestano servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) dispongono di apposite procedure.