Il testamento è un atto giuridico unilaterale non recettizio mortis causa mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Sconosciuto alla Mesopotamia del III millennio a.C., tale tipo di documento è tipico del II millennio a.C., con l'espandersi del modello di famiglia nucleare.
Il testamento nasce dell'idea di attribuire rilevanza alla volontà del de cuius all'interno della successione a causa di morte e permettergli di decidere a chi attribuire i propri beni o diritti.
Esso è un atto unilaterale, mortis causa, di natura personale.
Le dichiarazioni in esso contenute hanno generalmente contenuto patrimoniale o comunque in grado di produrre effetti giuridici. Tuttavia può contenere anche dichiarazioni di tipo morale, filosofico, politico o di altra specie.
L'istituto in oggetto presenta differenze da un ordinamento all'altro e fra ordinamenti nazionali differenti, per un approfondimento specifico si vedano le voci di seguito riportate.
Nell'antica Roma esistevano tre diverse procedure per effettuare testamento:
La revocabilità del testamento costituisce un suo tratto essenziale, tanto da comparire testualmente già nella nozione di questo atto, che il legislatore fornisce al primo comma dell'art. 587 c.c.: "Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse". La revocabilità del testamento consente al testatore di revocare o mutare le disposizioni testamentarie fino all'ultimo momento di vita. A tale facoltà - come emerge espressamente dal testo dell'art. 679 c.c. - il testatore non può in alcun modo rinunziare: da qui il divieto di impegnarsi verso un soggetto a istituirlo erede (cosiddetto patto istitutivo). La revoca può essere espressa o tacita:
La revocazione testamentaria può pure avvenire di diritto (cosiddetta revoca legale). Questo avviene quando le disposizioni testamentarie, risalenti al tempo in cui il testatore non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono per legge revocate in caso di sopravvenienza di figli o discendenti del testatore: si parla di revocazione per sopravvivenza di figli, disciplinata all'art. 687 c.c.
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