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Il possesso illegale di armi è la detenzione - in modo illegale - nella propria abitazione, nella proprietà privata o indosso,[1] di un'arma, in violazione delle norme in tema.
La disciplina è molto diversa da paese a paese, soprattutto per le armi da fuoco. Ad esempio in alcuni paesi detenere un'arma legalmente implica dei doveri a cui il detentore deve assolutamente aderire. A seconda del permesso che si possiede è possibile avere un numero limitato di armi, sia lunghe che corte, suddette armi devono essere tenute in luoghi appropriati (luoghi sicuri, ma non per forza armadi appositi). Inoltre il possessore si deve limitare a detenere un certo numero di munizioni.
Questi fattori vengono solitamente violati quando si parla di casi di possesso illegale di armi da fuoco. In taluni casi il numero di armi e munizioni può essere maggiore dei limiti prestabiliti dalla legge.
In Austria la materia è regolata dall'art. 36 della legge sulle armi.
Per effetto del Trattato di Versailles, la Germania proibì la detenzione di armi, anche in luoghi di privata dimora, e impose la consegna di esse ai suoi cittadini. Tale normativa durò dal 1919 al 1928.
Contravvenzione di Detenzione abusiva di armi | |
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Fonte | Codice penale italiano del 1889 |
Disposizioni | art. 468 |
Pena | arresto non inferiore a 3 mesi |
Il Libro III, Titolo II, Capo I del codice Zanardelli regolava dagli artt. 460 al 470 la materia delle contravvenzioni concernenti le armi. L'art. 468 puniva la detenzione di un ammasso di armi in numero non minore di venti con l'arresto non inferiore a tre mesi, mentre non regolava la semplice detenzione di singole armi. [2][3] Nel codice penale italiano del 1930 la detenzione abusiva di armi è punita dall'art 697.
Contravvenzione di Detenzione abusiva di armi | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro III, Titolo I, Capo I, Sezione III, § 4 |
Disposizioni | art. 697 |
Pena |
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila»
Il concetto di detenzione illegale è così stato indicato dalla Cassazione:[4]
Oltre il codice penale italiano vi sono altre disposizioni in tema, come ad esempio il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La legge 2 ottobre 1967 n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi") ha previsto un inasprimento della norma, triplicando le pene stabilite nel codice penale, per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi, è stato anche stabilito che l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.[5]
La detenzione di armi automatiche (con capacità di sparare a raffica) è inoltre illegale, come la manomissione o la modifica di armi per aggiungere caricatori con capacità maggiori, o, nel caso delle armi lunghe, l'accorciamento della canna o delle canne di un fucile per rendere l'arma più maneggevole e di conseguenza anche più facile da nascondere è illegale. Non sussiste invece alcun limite circa le armi da caccia che possono essere detenute. Le relative munizioni, invece, se trattasi di cartucce a pallini possono essere detenute fino ad un massimo di 1500 pezzi.
Infine, anche le circolari del Ministero dell'Interno possono essere fonti di particolari disposizioni, in particolare quelle interpretative.[6]
La Svizzera ha da tempi immemorabili un approccio alla detenzione delle armi molto peculiare. Del resto è l'unico stato in cui, come parte del servizio di leva il cittadino porta nella propria abitazione l'arma militare. Solo con l'adesione al trattato di Schengen la Svizzera ha introdotto dal 1º dicembre 2008 una regolamentazione della detenzione delle armi.
La materia è regolata dal Firearm Weapons Act del 1963.[7]
Negli Stati Uniti d'America il diritto di detenere armi nella propria abitazione assume un rilievo sancito dalla costituzione degli Stati Uniti d'America; sono tuttavia previste ipotesi sulla legge.