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La funzione requirente, in diritto, è una funzione esercitata dai depositari del potere giudiziario, ovvero dai magistrati e giudici che operano presso l'ufficio del pubblico ministero nei sistemi penali ispirati al principio accusatorio: in essi il pubblico ministero ha il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.
In Italia, rispetto alla funzione inquirente che esercitava nel codice Rocco, il pubblico ministero mantiene il compito di vegliare sulla osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari.
La vera differenza risiede nella parità delle armi processuali che l'accusa, dal 1989, ha nei confronti della difesa dell'imputato o dell'indagato. Pertanto, anche quando promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, il pubblico ministero ha poteri coercitivi subordinati alla revisione o scrutinio o autorizzazione del giudice terzo, in modo da non precostituirsi un vantaggio nel successivo iter processuale: esso dovrà portare all'accertamento dei fatti mediante il rispetto del contraddittorio. Il pubblico ministero ha anche la funzione esecutiva di fare eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge (art 73 R.D. 12/1941).