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Un canone, nel diritto privato, è un corrispettivo periodicamente versato da un contraente all'altro come controprestazione per l'utilizzo di un bene.
Il codice civile italiano chiama canone il corrispettivo dovuto dall'enfiteuta al concedente del fondo (art. 960 c.c. e ss.; art. 2763 c.c.) e dall'affittuario al locatore (art. 1639 c.c.). Tuttavia, nel diritto italiano, il termine è stato ed è tuttora regolarmente utilizzato per indicare qualsiasi corrispettivo di locazione.
Il canone d'affitto, per cui vigono norme particolari, è più precisamente denominato fitto all'art. 1639 c.c.
Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni si prescrivono in cinque anni (art. 2948 c. 3 c.c.).