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Un atto normativo, in diritto, è un atto giuridico che ha come effetto la creazione, modifica o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.
Una norma è generale se si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti; è astratta se è applicabile a una pluralità indeterminata di casi. L'atto normativo, in quanto suscettibile di porre norme generali e astratte, si contrappone al provvedimento in senso stretto, che dispone per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati. Esistono anche atti che pongono norme generali e concrete (ossia non astratte) oppure norme particolari (ossia non generali) e astratte: quanto ai primi, si suole escluderne il carattere normativo, che invece tende a essere riconosciuto ai secondi.
Gli atti normativi rientrano tra le fonti del diritto; attraverso di essi viene esercitata una delle funzioni pubbliche, la normazione. Negli attuali ordinamenti di civil law la grande maggioranza delle norme giuridiche è prodotta da atti normativi, mentre negli ordinamenti di common law la maggior parte delle norme è tuttora ricavata da precedenti giurisprudenziali, in forza del principio dello stare decisis, sebbene siano andate crescendo quelle prodotte da atti normativi.
Negli ordinamenti statali attuali sono atti normativi:
Sono denominate codici raccolte di norme, organizzate in maniera sistematica per disciplinare organicamente una determinata materia. Solitamente si tratta di leggi o, più spesso, atti aventi forza di legge; ciononostante, alcuni ordinamenti, come quello francese, hanno codici misti nei quali coesistono disposizioni di rango legislativo e regolamentare.
L'atto normativo è un testo, negli ordinamenti odierni generalmente scritto, che come tutti i testi si articola in enunciati linguistici di senso compiuto; tali enunciati, non necessariamente coincidenti con partizioni del testo come gli articoli o i commi, sono detti disposizioni. Dalla disposizione così intesa va tenuta distinta la norma in senso stretto,[1] ossia il significato dell'enunciato, ricavato con un'operazione che prende il nome di interpretazione, tenendo conto che dalla medesima disposizione (o dal medesimo insieme di disposizioni) diversi interpreti (o lo stesso interprete in momenti diversi) possono ricavare norme diverse.
Dal punto di vista formale, il testo degli atti normativi è diviso in partizioni di base che in molti paesi prendono il nome di articoli (così in Italia, Svizzera, Francia e paesi francofoni, Spagna e paesi di lingua spagnola, Portogallo e paesi di lingua portoghese, Belgio, Paesi Bassi ecc.). In Germania e Austria sono, invece, denominate paragrafi, ma prendono il nome di articoli nelle costituzioni e in certe leggi, mentre nei paesi di lingua inglese la denominazione varia secondo il tipo di atto: article negli orders-in-council e in certe costituzioni, section nelle leggi e in altre costituzioni, regulation o rule negli atti subordinati alle leggi denominati regulations o rules ecc. Gli articoli o le analoghe partizioni possono a loro volta essere suddivisi in unità minori (come il comma italiano o l'alinéa francese) e, nei testi più complessi, raggruppati in unità più ampie, anche su più livelli, variamente denominati ("libro", "capo", "capitolo", "titolo" ecc.).